Certificato di malattia e certificati medici
In Italia esistono due documenti diversi che vengono chiamati allo stesso modo: il certificato telematico che il medico trasmette all'INPS per giustificare l'assenza dal lavoro e il certificato medico privato destinato ad assicurazioni, scuole, università e palestre. Hanno regole, destinatari e costi differenti. Questa pagina spiega chi può rilasciarli e quando servono davvero.
Che cos'è il certificato di malattia
Il certificato di malattia è il documento con cui un medico attesta che una persona non è in grado di svolgere la propria attività per un periodo definito. Sotto lo stesso nome convivono però due strumenti distinti. Il primo è il certificato telematico di malattia, che il medico compila e trasmette per via informatica all'INPS: da lì il datore di lavoro lo consulta attraverso il numero di protocollo, senza che il lavoratore debba consegnare nulla di cartaceo.
Il secondo è il certificato medico privato, un attestato su carta intestata del medico che viene consegnato direttamente all'interessato e che serve per destinatari diversi dal datore di lavoro.
Confondere i due documenti è l'errore più comune. Un attestato privato, per quanto firmato da un medico, non sostituisce la trasmissione telematica all'INPS e non giustifica di per sé l'assenza di un lavoratore dipendente. Chi si presenta in azienda con una dichiarazione scritta a mano rischia di scoprire troppo tardi che l'assenza non risulta coperta.
Chi può rilasciare il certificato telematico per il datore di lavoro
Il certificato telematico può essere compilato soltanto da un medico abilitato in Italia e dotato delle credenziali di accesso al sistema informatico dedicato: il medico di base, il medico di continuità assistenziale, il medico ospedaliero al momento della dimissione e, a determinate condizioni, il libero professionista iscritto all'Ordine dei Medici italiano.
Un medico iscritto in un altro Paese dell'Unione europea non ha accesso a quel canale e non può quindi emettere questo tipo di attestazione, per quanto sia pienamente abilitato all'esercizio della professione nel proprio Stato. È una limitazione tecnica e amministrativa, non un giudizio clinico.
Per questo motivo chi deve giustificare un'assenza dal lavoro dipendente in Italia si rivolge al proprio medico di base oppure alla guardia medica del territorio nelle ore di chiusura degli studi: sono gli unici in grado di far arrivare il documento all'INPS.
Il certificato medico privato: destinatari e contenuto
Il certificato medico privato non passa dall'INPS e non è destinato al datore di lavoro. Serve ad altri soggetti: compagnie assicurative che chiedono di documentare un evento, segreterie universitarie per il rinvio di un esame, scuole che richiedono una giustificazione dopo un'assenza prolungata, società sportive e palestre.
Il contenuto varia in base al destinatario, ma di regola indica i dati anagrafici della persona, la data della valutazione, l'attestazione clinica richiesta e i dati identificativi del medico che firma.
Il medico attesta solo ciò che ha effettivamente constatato: non può certificare retroattivamente un periodo che non ha valutato, né descrivere una condizione che non risulta dalla documentazione. Quando l'ente destinatario prevede un modello proprio conviene procurarselo prima della valutazione, perché un attestato redatto in forma libera può non essere accettato e va rifatto.
Quanto costa e chi lo paga
Il certificato telematico rilasciato dal medico di base nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale non comporta alcun costo per il lavoratore. Il quadro cambia per i certificati privati: non rientrano nelle prestazioni erogate dal SSN, quindi la parcella è stabilita dal singolo professionista e viene pagata dall'interessato.
Gli importi variano molto da regione a regione e in base al tipo di attestazione richiesta, per cui conviene informarsi presso lo studio prima della prestazione. Anche alcuni certificati previsti da normative specifiche, come quelli per l'attività sportiva non agonistica, seguono regole di costo proprie che dipendono dalla regione e dall'età della persona.
In ogni caso il pagamento riguarda la prestazione professionale e la valutazione svolta, non il rilascio automatico di un documento con un contenuto deciso da chi lo chiede. Il medico che non rileva la condizione descritta non la attesta, e questo vale per qualsiasi tipo di certificazione.
Che cosa non rilasciamo e perché
Non emettiamo certificati di malattia per il datore di lavoro e non emettiamo attestazioni mediche destinate a enti italiani. Il nostro servizio è costruito su un altro documento: la prescrizione medica transfrontaliera, redatta secondo il modello dell'allegato alla direttiva di esecuzione 2012/52/UE, che la farmacia italiana può accettare perché la normativa europea lo prevede espressamente.
Il certificato di malattia segue invece un canale nazionale chiuso, riservato ai medici abilitati in Italia e collegati al sistema informatico dell'istituto previdenziale.
Preferiamo dirlo apertamente piuttosto che lasciare intendere il contrario: una pagina che promettesse un documento valido per il datore di lavoro venderebbe qualcosa che poi non verrebbe riconosciuto, e il danno ricadrebbe sul lavoratore. Se ti serve la giustificazione di un'assenza, l'unica strada praticabile resta il medico del territorio.
Come il datore di lavoro consulta il certificato
Una volta trasmessa, l'attestazione telematica risulta disponibile per il datore di lavoro attraverso i servizi dell'istituto previdenziale: il lavoratore non deve consegnare copie cartacee, ma è utile che annoti il numero di protocollo che il medico gli comunica. Con quel numero e il codice fiscale è possibile verificare che il documento sia stato registrato correttamente.
Se il periodo di assenza si prolunga serve una nuova attestazione di continuazione, che va richiesta prima della scadenza di quella in corso e non a posteriori.
In caso di errore nei dati la correzione va chiesta al medico che ha compilato il documento: il lavoratore non può modificarlo per conto proprio. Vale la pena controllare i dati appena si riceve il protocollo, perché un errore anagrafico o una data sbagliata possono bloccare il riconoscimento dell'indennita e richiedono poi una rettifica.
Visita di controllo e obbligo di reperibilità
Durante il periodo di malattia il lavoratore è tenuto a essere reperibile all'indirizzo indicato nell'attestazione in determinate fasce orarie, perché l'istituto previdenziale o il datore di lavoro possono disporre una visita di controllo. Le fasce sono diverse per il settore privato e per quello pubblico e vengono comunicate dall'istituto: conviene verificarle sul canale ufficiale, perché sono cambiate nel tempo.
L'assenza al controllo senza una motivazione documentata può comportare la perdita di una parte dell'indennita.
Esistono cause di esonero riconosciute, per esempio visite mediche o accertamenti sanitari non rinviabili, ma vanno documentate e non semplicemente riferite. Se durante il periodo di malattia è necessario soggiornare a un indirizzo diverso da quello registrato, la variazione va comunicata prima e non dopo il controllo, altrimenti la giustificazione difficilmente viene accolta.
Quando invece serve una valutazione medica per la terapia
Giustificare un'assenza e proseguire una cura sono due bisogni diversi e seguono percorsi diversi. Se il problema non è l'assenza dal lavoro ma la continuazione di una terapia già impostata, il documento utile non è un'attestazione ma una prescrizione medica.
In questo caso la nostra valutazione può essere pertinente: compili un questionario clinico dettagliato, alleghi la documentazione della terapia in corso e un medico esamina i dati. Non ci sono videochiamate né colloqui telefonici, perché il modello è asincrono e si basa su ciò che invii. Se l'esito è favorevole ricevi via e-mail un documento PDF conforme al modello dell'allegato alla direttiva di esecuzione 2012/52/UE, da presentare in qualsiasi farmacia insieme a un documento di identità.
La valutazione per il rinnovo di una prescrizione costa 24,90 euro. Il pagamento copre la valutazione medica, non il rilascio del documento: se il medico rifiuta per motivi medici la somma viene restituita, mentre se non invii la documentazione richiesta la valutazione risulta comunque svolta e la somma non viene restituita.
Chi ha scritto e verificato questa pagina
I contenuti di questa pagina sono redatti dalla redazione di MEDINOW Sp. z o.o. e verificati da lek. Damian Wojno, medico iscritto in Polonia, numero PWZ 3211301. Il medico non è iscritto all'Ordine dei Medici italiano e non ha accesso ai sistemi informatici sanitari nazionali italiani: opera come professionista di un altro Stato membro dell'Unione europea, sulla base della direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera. Non siamo convenzionati con il SSN e non sostituiamo il medico di base. Ultima verifica medica: agosto 2026. Le fonti indicate in fondo alla pagina sono documenti ufficiali e vengono ricontrollate a ogni aggiornamento. Le informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono una valutazione clinica individuale: in presenza di sintomi nuovi, gravi o in peggioramento occorre rivolgersi al proprio medico curante o al pronto soccorso.
Chi può rilasciare il certificato?
L'attestazione telematica per il datore di lavoro può essere compilata solo da un medico abilitato in Italia e collegato al sistema informatico dedicato: medico di base, guardia medica, medico ospedaliero alla dimissione e, a determinate condizioni, libero professionista iscritto all'Ordine dei Medici italiano. Un medico di un altro Paese dell'Unione europea non ha accesso a quel canale.
Vale per il datore di lavoro?
Solo il documento telematico trasmesso all'istituto previdenziale vale per il datore di lavoro. Un attestato privato su carta intestata, anche se firmato da un medico, non giustifica di per sé l'assenza di un lavoratore dipendente e non sostituisce la trasmissione informatica.
Quanto costa?
L'attestazione telematica rilasciata dal medico di base nell'ambito del SSN non ha costi per il lavoratore. I certificati privati sono fuori dal SSN: la parcella la stabilisce il singolo medico e varia in base al tipo di attestazione richiesta e alla regione, quindi conviene chiederla allo studio prima.
Serve per l'assicurazione?
Le compagnie assicurative chiedono di norma un certificato privato, non quello telematico, e spesso prevedono un modello proprio. Conviene procurarsi il modulo richiesto prima della valutazione, perché un attestato redatto in forma libera può non essere accettato dall'ente destinatario.
Si può richiedere online?
Alcune piattaforme italiane offrono una televisita con un medico iscritto in Italia, che in determinati casi può poi compilare il documento telematico. Noi non lo facciamo: non offriamo televisite e non emettiamo certificati di malattia o attestazioni destinate a enti italiani.